L’Agenzia delle entrate ha confermato che l’istanza di rottamazione-ter blocca anche i pignoramenti presso terzi, diversamente da quanto accadeva in precedenza. Nella rottamazione-ter il pignoramento presso terzi non è menzionato. Quindi si applicano le regole ordinarie. Occorre accertare gli effetti operativi di tale riconoscimento. La norma di riferimento stabilisce testualmente che il pignoramento viene sospeso e poi successivamente revocato, dopo il pagamento della prima rata, in scadenza a luglio 2019. La sospensione degli effetti del pignoramento dovrebbe però comportare il ripristino della piena disponibilità delle somme aggredite. Ove così non fosse, la sospensione non sarebbe di alcuna utilità, poiché il debitore subirebbe comunque gli effetti del vincolo disposto dall’Ader. Si ritiene che le somme pignorate debbano rientrare nella piena disponibilità del debitore.