La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5719/2019 ha statuito che i bonifici infragruppo, gli assegni a garanzia di finanziamenti e anche il pagamento di ratei di mutuo integrano il reato di autoriciclaggio, ovviamente se attingono a provviste di origine illecita. La Cassazione conferma l'impostazione “scolastica” sui presupposti del reato introdotto con la prima legge sulla emersione dei capitali (L. 186/2014).