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Gestione separata: rese note le aliquote contributive da applicare nel 2019

Pubblicato il 07 febbraio 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’INPS, nella circolare n. 19 del 6 febbraio 2019, comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata nell’anno 2019.

Per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è pari al 33%.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota per il 2018 è confermata al 24%.

Per i professionisti, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, è stabilita in misura pari al 25%.

Rimane altresì confermata allo 0,72% per i professionisti e per i soggetti diversi dai co.co.co. e dagli amministratori l’aliquota contributiva aggiuntiva relativa alla tutela della maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

Per l’anno 2019 il massimale di reddito è pari a € 102.543,00, mentre il minimale è pari a € 15.878,00. Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.810,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

- € 4.083,82 (di cui € 3.969,5 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l’aliquota del 25,72%;

- € 5.354,06 (di cui € 5.239,74 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;

- € 5.435,04 (di cui € 5.239,74 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.

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