Il nuovo Codice sulle crisi d’impresa interviene anche sulla sorte dei contratti pendenti ribaltando il principio generale che, attualmente e fino all’entrata in vigore della riforma (18 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), regolerà l’ipotesi del subingresso del curatore nei contratti a esecuzione continuata e periodica, in caso di liquidazione giudiziale. In relazione a tali contratti la riforma introduce un vero e proprio ribaltamento del principio generale che regola l’ipotesi del subingresso del curatore. Attualmente, tale principio è contenuto nell’articolo 74, L.F., il quale prevede che, se subentra nel contratto, il curatore deve pagare integralmente il prezzo non solo delle prestazioni rese e dei servizi erogati successivamente al fallimento (il che è ovvio, perché tali prestazioni e servizi generano crediti nei confronti della massa, come tali prededucibili), ma anche delle prestazioni rese e dei servizi erogati prima; e questo, indipendentemente dall’oggetto delle prestazioni (che sia costituito da “consegne” o da “servizi”). Ora la riforma prevede invece il contrario: l’articolo 179 del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza stabilisce che, subentrando in un contratto a esecuzione continuata o periodica, il curatore dovrà pagare integralmente solo il prezzo delle prestazioni rese o dei servizi erogati dopo l’apertura della procedura. Il che significa che i crediti derivanti da prestazioni rese o da servizi erogati prima andranno qualificati, viceversa, quali crediti concorsuali, vale a dire quali crediti da pagare secondo le regole del concorso.