L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella circolare n. 4 dell’11 febbraio 2019, approfondisce alcuni aspetti operativi che riguardano le preclusioni dell’accertamento di natura previdenziale ed assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro.
Nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriori alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive.
Nell’ambito di verifiche ispettive effettuate in materia previdenziale ed assicurativa, le preclusioni operano limitatamente alle seguenti ipotesi:
- verifica ispettiva che ha accertato la regolarità della posizione del datore di lavoro in materia previdenziale e assicurativa, limitatamente al periodo temporale, alle posizioni esaminate e allo specifico oggetto dell’accertamento e così come indicati nel verbale di attestazione di regolarità rilasciato al soggetto ispezionato;
- regolarizzazione, sotto il profilo previdenziale ed assicurativo, delle posizioni oggetto di accertamento, relative a tutti i periodi esaminati ed oggetto di contestazione.
In ogni caso, la preclusione non è prevista in caso di ulteriori verifiche ispettive originate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore.
Il regime delle preclusioni si estende anche agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonché ai verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro in materia previdenziale e assicurativa.
Sotto tale profilo il libro unico, per la complessità dei suoi contenuti, rappresenta uno dei documenti il cui esame potrebbe determinare una preclusione in materia previdenziale ed assicurativa laddove venisse adottato, al termine degli accertamenti, un verbale che contesti solo alcune omissioni contributive che il datore di lavoro provvedesse a regolarizzare.
Nel verbale di primo accesso è opportuno, dunque, che sia specificato l’oggetto dell’accertamento ispettivo. Qualora nel corso di una verifica ispettiva circoscritta nei termini anzidetti emergano ulteriori profili da approfondire, è possibile ampliare l’oggetto dell’indagine ispettiva con riferimento all’ambito, al periodo o alle posizioni lavorative esaminate, formalizzando le necessarie ulteriori richieste documentali mediante notifica di un verbale interlocutorio.