Il limite giornaliero di esenzione dal reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto – 5,29 euro per i buoni cartacei e 7 euro per quelli elettronici (articolo 51 del Tuir) – deve essere inteso con riferimento al valore facciale dei buoni erogati, a prescindere dal numero dei buoni utilizzati contestualmente dal lavoratore, anche se superiore a otto. Quindi ai fini fiscali ciò che conta è la corretta erogazione dei buoni pasto, non il loro utilizzo. Così il principio di diritto 6/2019, pubblicato ieri dalle Entrate.
Il Dm 122/2017 (che ha modificato il Dpr 207/2010) individua le caratteristiche dei buoni pasto, gli esercizi convenzionabili e gli accordi tra questi e le società di emissione dei buoni. La circolare 28/E del 2016 (par. 2.5.2) a proposito della possibilità di accesso all’agevolazione fiscale dei buoni pasto da parte dei lavoratori part time, ha chiarito che il buono pasto può essere utilizzato «dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto».
Insomma, si poteva ritenere che il Dpr 207/2010 prima, e il Dm 122/2017 poi, avessero anche una valenza fiscale, oltre che lo scopo di assicurare un equilibrato svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori economici, sotto forma di un adeguato inquadramento delle caratetristiche e funzionamento dei buoni pasto, motivo principale per cui i decreti erano stati emanati.
In particolare, la lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 del Dm 122/2017 postula un divieto di cumulo dell’uso contestuale di più di otto ticket, stabilendo che gli stessi «non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare».
Tuttavia, come espressamente menzionato nel citato principio di diritto, il divieto di cumulo non incide ai fini Irpef e il datore di lavoro non se ne dovrà preoccupare. In conclusione, rimane fondamentale la corretta erogazione dei buoni, che non potrà eccedere una prestazione per ogni giorno lavorato e nei limiti di 5,29 euro e 7 euro per i buoni elettronici. Si ritiene invece rimangano ferme le precisazioni fornite con la circolare n. 326/1997 secondo cui non è possibile offrire il servizio di mensa e contestualmente anche un ticket restaurant nel medesimo giorno lavorativo, salvo assoggettare a tassazione integrale una delle due prestazioni.