L’Agenzia delle entrate, con il principio di diritto n. 6 ha chiarito che il limite giornaliero di esenzione dal reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto – 5,29 euro per i buoni cartacei e 7 euro per quelli elettronici (articolo 51, Tuir) – deve essere inteso con riferimento al valore facciale dei buoni erogati, a prescindere dal numero dei buoni utilizzati contestualmente dal lavoratore, anche se superiore a 8. Quindi ai fini fiscali ciò che conta è la corretta erogazione dei buoni pasto, non il loro utilizzo.