L’articolo 3, comma 23, D.L. 119/2018, come modificato dal decreto semplificazioni estende l’accesso alla c.d. rottamazione-ter ai contribuenti che non hanno versato, entro il 7 dicembre 2018, le rate dovute per le precedenti rottamazioni. Per accedervi questi soggetti devono versare le somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, di cui la prima in scadenza il 31 luglio 2019 e la seconda il 30 novembre 2019. Le altre 8 rate successive si dovranno pagare il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Sulle rate successive alla prima, a partire dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi dello 0,3% annuo.