È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 14/2019 di recepimento della riforma fallimentare. Fra tutte le novità solo due potrebbero incrinare il paradigma del debito e posto a tutela dei creditori. La prima è l’istituto dell’allerta, quale misura funzionale a far emergere la crisi ai primi albori, per effetto del suo rilevamento da parte di alcuni soggetti qualificati. Spetterà a questi soggetti indurre l’impresa ad adottare immediatamente le necessarie contromisure o a chiedere l’intervento degli organismi di composizione delle crisi presso le Camere di commercio. La seconda novità è nelle norme sul sovraindebitamento, che regolano la crisi dei soggetti esclusi dalla liquidazione giudiziale (imprenditori commerciali privi dei requisiti dimensionali per poter esservi sottoposti, imprenditori non commerciali, comuni cittadini), ed è la esdebitazione senza utilità, consistente in una forma di liberazione del debitore dai suoi debiti anche in assenza di pagamenti a favore dei creditori. Ma le novità sono comunque molte e riguardano tutte le procedure. Alcune novità riguardano anche il codice civile, e ci si riferisce ai nuovi parametri di nomina degli organi di controllo nelle società. A differenza della maggior parte delle altre, questa novità entrerà in vigore tra 30 giorni (9 mesi per Srl e coop già costituite) e costringerà una grande platea di soggetti a farvi i conti, perché abbassa molto i limiti a partire dai quali la nomina degli organi diventa obbligatoria.