La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 19/2019 ha affermato che le ganasce fiscali sull'auto non fanno venir meno per l'intestatario l'obbligo di pagare il bollo. Si tratta infatti di un tributo correlato alla proprietà del veicolo e non alla sua circolazione. Le ipotesi di esenzione previste dall'articolo 5, D.L. 953/1982 riguardano solo il fermo disposto dall'autorità amministrativa o da quella giudiziaria a titolo di sanzione accessoria alla violazione del codice della strada. Escludendo, quindi, il “fermo fiscale” rappresentato dalla misura cautelare attivata dall'agente della riscossione a seguito di cartelle non pagate.