La legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018) ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i papà dipendenti si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenute nell'anno solare 2019.
La stessa legge ha tra l'altro aumentato la durata del congedo per l'anno 2019 a 5 giorni da fruire, anche in modo non continuativo, entro i 5 mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia, per il caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
L'Inps, con messaggio 13 febbraio 2019, n. 591 , ricorda che per tale congedo si applica la disciplina prevista dal decreto del Ministro del Lavoro del 22 dicembre 2012.
Le modalità di presentazione della domanda sono state indicate, e non variano, nella circolare 14 marzo 2013, n. 40.
Presentano la domanda all'Inps i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'Istituto; nel caso, invece, in cui le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo.
In tal caso il datore di lavoro ovvero il suo intermediario, comunica all'Inps le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens.
Per il settore agricolo la disciplina in merito è stata dettata con la circolare n. 181/2013.
La stessa legge citata ha inoltre prorogato per l'anno 2019 la possibilità per il papà dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la mamma e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
Per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell'anno solare 2018, l'Inps ricorda ancora una volta che i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a soli quattro soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell'anno 2019.