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Perdite con scomputo totale quando cessa l’attività

Pubblicato il 18 febbraio 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La modifica al regime delle perdite fiscali derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e di quelle ori-ginate dalla partecipazione in Snc e in Sas, sia in regime di contabilità semplificata che in ordinaria, con possibilità di utilizzo, a regime, nei limiti dell’80% dei relativi redditi dei periodi d’imposta successivi a quello di formazione ripropone il tema dell’utilizzo delle perdite in caso di cessazione dell’attività. L’estensione anche agli imprenditori minori dell’utilizzo delle perdite nei limiti dell’80% del reddito degli esercizi successivi e quindi l’allargamento della platea dei soggetti interessati potrebbe essere l’occasione per l’Agenzia delle entrate per fornire un chiarimento in merito all’utilizzo delle perdite nelle liquidazioni ordinarie disciplinate dall’articolo 182, Tuir. L’applicazione di tale norma pone diversi interrogativi anche per l’utilizzo delle perdite generate dalle società di persone oltre a quelle irrisolte delle società di capitali. L’unico intervento noto in merito è stato quello di Assonime che nella circolare n. 33/2011 ha sostenuto che la limitazione all’utilizzo delle perdite nei limiti dell’80% del reddito non dovrebbe trovare applicazione nel bilancio finale di liquidazione.

Prossime scadenze

Calendario
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Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).