La modifica al regime delle perdite fiscali derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e di quelle ori-ginate dalla partecipazione in Snc e in Sas, sia in regime di contabilità semplificata che in ordinaria, con possibilità di utilizzo, a regime, nei limiti dell’80% dei relativi redditi dei periodi d’imposta successivi a quello di formazione ripropone il tema dell’utilizzo delle perdite in caso di cessazione dell’attività. L’estensione anche agli imprenditori minori dell’utilizzo delle perdite nei limiti dell’80% del reddito degli esercizi successivi e quindi l’allargamento della platea dei soggetti interessati potrebbe essere l’occasione per l’Agenzia delle entrate per fornire un chiarimento in merito all’utilizzo delle perdite nelle liquidazioni ordinarie disciplinate dall’articolo 182, Tuir. L’applicazione di tale norma pone diversi interrogativi anche per l’utilizzo delle perdite generate dalle società di persone oltre a quelle irrisolte delle società di capitali. L’unico intervento noto in merito è stato quello di Assonime che nella circolare n. 33/2011 ha sostenuto che la limitazione all’utilizzo delle perdite nei limiti dell’80% del reddito non dovrebbe trovare applicazione nel bilancio finale di liquidazione.