L'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come modificato dal decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 (cd. decreto dignità), dispone che:
a) fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi; e
b) con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;
la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi (prima 36).
Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.
Qualora il limite dei 24 mesi sia superato, per effetto di un uno o più contratti, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
Il comma 3 dello stesso articolo, fermo quanto appena sopra, stabilisce che un ulteriore contratto a tempo determinato fra le stesse parti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio (oggi, presso il competente Ispettorato territoriale del lavoro).
In caso di mancato rispetto di tale procedura o di superamento del termine stabilito nel contratto, lo stesso si trasforma a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
Si tratta di una facoltà molto interessante per le parti le quali, una volta esaurita la durata massima "per sommatoria" di tutti i contratti a termine, possono ricorrere all'ITL per l'ulteriore contratto cd. "in deroga".
Con riguardo a tale istituto, il Ministero si era già pronunciato nella circolare 31 ottobre 2018, n. 17, nella quale aveva precisato che:
a) il decreto legge n. 87/2018 non ha modificato la previsione di cui all'art. 19, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015, ai sensi del quale, raggiunto il limite massimo di durata del contratto a termine, le stesse parti possono stipulare un ulteriore contratto della durata massima di 12 mesi presso le sedi territorialmente competenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
b) anche a tale contratto si applica la nuova disciplina dei rinnovi, che impone l'obbligo di individuazione della causale, ai sensi degli articoli 21, co. 01, e 19, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015.
Lo stesso Ministero aveva altresì precisato che restano valide le indicazioni già fornite (cfr. circ. n. 13/2008) quanto alla verifica su completezza e correttezza formale del contenuto del contratto", nonché la genuinità del consenso del lavoratore alla sua sottoscrizione, "senza che tale intervento possa determinare effetti certificativi in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti giustificativi richiesti dalla legge": quindi, la stipulazione presso l'ITL non ha alcuna efficacia certificativa della correttezza della causale che è stata indicata.
E' ora la volta di un intervento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che ha fornito ulteriori precisazioni, dopo aver interpellato lo stesso Ministero. La questione affrontata dall'Ispettorato è se il ricorso al contratto in deroga presso gli ITL sia possibile sia quando il limite iniziale di durata per "sommatoria" di tutti i rapporti a termine sia quello previsto dal comma 2 dell'articolo 19 (pari, quindi, a 24 mesi), sia quando tale limite (superiore) sia quello individuato dalla contrattazione collettiva, anche aziendale.
Ebbene, l'INL ha confermato che l'ulteriore contratto della durata di 12 mesi potrà essere stipulato anche quando il limite massimo raggiunto sia quello individuato dal contratto collettivo e, come tale, superi i 24 mesi totali previsti dal D.Lgs. n. 81/2015 in via generale.