In risposta al question time n. 5-01486 è stato chiarito che i contribuenti ricadono nell'ambito di applicazione del regime forfettario o dell'imposta sostitutiva del 20% in base alla soglia di ricavi/compensi conseguiti/percepiti nell'esercizio precedente, a nulla rilevando, a tal fine, i costi sostenuti, né il reddito conseguito. Inoltre, dal 2019, potranno accedere a tali discipline di favore i soggetti che impiegano nell'attività dipendenti, collaboratori e quelli che utilizzano beni strumentali di qualsivoglia valore. Infine, l'ambito soggettivo sia del regime forfetario, sia della disciplina dell'imposta sostitutiva è circoscritto alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione, con esclusione, dunque, dei contribuenti che esercitano tali attività in forma associata.