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Entra nella Cu l’abbonamento trasporti rimborsato dall’azienda

Pubblicato il 21 febbraio 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Dall’amministrazione finanziaria arrivano le correzioni e le integrazioni delle istruzioni e delle specifiche tecniche della Cu 2019. Le nuove versioni di questi documenti, aggiornate al 20 febbraio, sono state pubblicate sul sito dell’agenzia delle Entrate.

La principale integrazione riguarda la sezione dei “rimborsi beni e servizi non soggetti a tassazione di cui all’articolo 51 del Tuir” in cui è stata prevista la possibilità di inserire con il codice 40 il rimborso dell’onere dell’abbonamento per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Si tratta dell’ulteriore fattispecie di onere rimborsato dal datore di lavoro che dal 1° gennaio 2018 non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente in base alla lettera d bis del comma 2 dell’articolo 51 del Tuir, inserita dalla legge di bilancio 2018.

Oltre all’ipotesi di onere sostenuto dal dipendente per sé stesso, la norma allarga l’esenzione fiscale al rimborso dell’abbonamento acquistato per uno dei familiari individuati dall’articolo 12 del Tuir, a condizione che questi sia anche fiscalmente a carico secondo il comma 2 del medesimo articolo 12 (limite di reddito annuo fino a 2.840,51 euro, elevato dal 1° gennaio 2019 a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni di età).

La stessa legge di bilancio 2018 (la 205/2017), aveva contestualmente introdotto tra gli oneri detraibili al 19% il costo dell’abbonamento per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nel limite complessivo di 250 euro annui, inserendolo nella lettera i-decies dell’articolo 15, comma 1, del Tuir (tale nuovo onere era stato tempestivamente inserito nella tabella degli oneri detraibili allegata alle istruzioni della Cu).

L’Agenzia aveva invece dimenticato di inserire nella Cu 2019 il nuovo onere, qualora oggetto di rimborso, e quindi non più detraibile per il dipendente, nella specifica sezione dei rimborsi oneri di cui all’articolo 51 del Tuir, al pari di quanto già previsto fin dallo scorso annui per i rimborsi delle rette scolastiche (asilo nido, universitarie, e diverse da quelle universitarie) nonché delle spese sostenute per l’assistenza dei familiari non autosufficienti (per esempio retribuzione e contributi dei badanti) di cui rispettivamente alla lettera f-bis e f-ter del comma 2 dell’articolo 51 del Tuir.

Con questa modifica dell’ultimo momento, inserita sia nelle istruzioni che nelle specifiche tecniche (punti 702 e 709), l’amministrazione finanziaria sarà in grado di incrociare i dati della Cu con quelli della dichiarazione dei redditi e quindi verificare che non vi sia un’indebita fruizione della detrazione.

È stato inoltre corretto nelle specifiche tecniche il termine per la consegna/invio della Certificazione unica al percipiente fissato al 31 marzo 2019 (prorogata al 1° aprile in quanto il 31 marzo cade di domenica).


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