I forfettari sotto il profilo passivo conservano le fatture cartacee come tali. Per le fatture elettroniche, occorre invece distinguere. Il provvedimento n. 89757/2018 prevede che le fatture xml (con codice destinatario “a sette zeri”) nei confronti di un forfettario sono messe a disposizione nella sua area riservata, circostanza di cui è data notizia al cliente anche mediante consegna di copia analogica della fattura (punto 3.4, lettera d). In tal caso, il cliente conserva tale copia. Qualora non si disponga del documento cartaceo, posto l’obbligo di conservare le fatture ricevute, il forfettario dovrà scaricarne dal sito dell’Agenzia una copia “leggibile” e conservarla su carta (a meno che non scelga la conservazione sostitutiva, anche avvalendosi del servizio dell’Agenzia delle entrate). La conservazione segue le stesse regole. Diverso è il caso in cui il forfettario comunichi al cedente/prestatore una pec o un codice destinatario, così come il caso in cui il cessionario/committente abbia registrato il proprio indirizzo telematico alle Entrate: tutte ipotesi in cui è evidente che il forfettario intende comportarsi come un “normale” soggetto passivo, ai fini della ricezione/conservazione elettronica dell’e-fattura.