In passato il concetto di inerenza è stato correlato all’articolo 109, comma 5, Tuir in base al quale il principio di inerenza viene invocato quale motivo per recuperare a tassazione i costi estranei alla gestione aziendale o comunque non correlati con l’attività di impresa dato che l’inerenza aziendale è una caratteristica imprescindibile che i costi devono avere per poter essere dedotti. In sostanza, correttamente, l’inerenza rappresenta il postulato che individua il necessario collegamento tra il componente di reddito e l’attività aziendale. La Cassazione, con le ordinanze n. 450/2018 e n. 3170/2018 rompe il collegamento tra principio d’inerenza e l’articolo 109, comma 5, Tuir sottolineando come questa norma si riferisce al diverso principio dell’indeducibilità dei costi relativi ai ricavi esenti (ferma ovviamente l’inerenza), cioè alla cosiddetta “correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili” mentre, il principio di inerenza ha natura generale, inespressa, immanente alla nozione stessa di reddito d’impresa non è ricollegabile a nessun articolo del Tuir. La Cassazione ha il merito di riconfigurare il concetto di inerenza riportandolo nuovamente all’interno della sfera qualitativa del rapporto con l’attività dell’impresa in un ambito prettamente aziendalistico e, quindi, fuori del perimetro fiscale. La spesa è inerente se sostenuta a favore dell’impresa.