L’obbligo di trasparenza informativa in bilancio sulle erogazioni pubbliche presenta contorni del tutto indefiniti. Le criticità riguardano tanto l’aspetto soggettivo che quello oggettivo. La disposizione si riferisce alle imprese, trattandosi di un obbligo di pubblicazione in bilancio, dovrebbero essere esclusi i soggetti che non depositano il bilancio al Registro Imprese. Pur non avendo l’obbligo di redigere la Nota integrativa, il tema interessa anche le micro-imprese, poiché l’indicazione è richiesta, in calce al bilancio, dalla tassonomia Xbrl specifica. Secondo Assonime, l’obbligo non dovrebbe interessare le imprese non residenti e non stabilite nel territorio italiano. Le criticità maggiori riguardano l’ambito oggettivo. Una lettura ragionata dovrebbe portare a escludere l’indicazione di tutti i benefici generalizzati e di quelli che sono attribuiti secondo criteri generali predeterminati, come accade per le agevolazioni fiscali. Così come non dovrebbero essere oggetto di indicazione i corrispettivi ricevuti a fronte di lavori pubblici, servizi e forniture o contratti di sponsorizzazione, ma solo le somme erogate a titolo di beneficio/liberalità. Per quanto riguarda il soggetto erogatore, viene richiesto di dare trasparenza ai vantaggi ricevuti non solo dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ma anche dalle società a partecipazione pubblica non di controllo e dalle loro partecipate. Si tratta di un elenco molto ampio di soggetti. La negativa esperienza di questi ultimi anni con riferimento agli elenchi necessari per adempiere allo split payment Iva non serve allo scopo, poiché gli elenchi contengono solo le partecipate dalla P.A. per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%.