L'Agenzia delle entrate, con la risposta all'istanza di interpello n. 67, ha affermato che per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti identificati in Italia (tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale), i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia hanno l'obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via Sistema di Interscambio (SdI) oppure di effettuare la “comunicazione dei dati delle fatture” ai sensi del comma 3-bis, articolo 1, D.Lgs. 127/2015. Un soggetto non residente, inoltre, non ha l’obbligo, ma solo la facoltà, di accreditarsi al SdI per la ricezione delle fatture passive. Il cessionario/committente non stabilito ma identificato, poi, può esercitare il diritto alla detrazione di cui all’articolo 19, D.P.R. 633/1972, sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente/prestatore stabilito. Infine, i destinatari dell'obbligo di presentazione dell'esterometro (i.e. la comunicazione dei dati relative a operazioni transfrontaliere) sono solamente i contribuenti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (con esclusione, quindi, dei non residenti stabiliti).