La Corte di Cassazione, con sentenza n. 31186/2018, ha chiarito l’inquadramento giuridico dei versamenti effettuati dal socio in “conto futuro aumento di capitale” (somme e/o altri beni messi da subito a disposizione della società da parte del socio, che verranno poi imputati a quest’ultimo nel caso di una futura delibera di ricapitalizzazione della società) in relazione al principio della c.d. postergazione dei crediti del socio (articolo 2467, cod. civ). La Corte chiarisce come la qualificazione di un determinato apporto “in conto futuro aumento di capitale” non può prescindere dall'accertamento della comune volontà delle parti. La Corte ha, inoltre, chiarito che l’indagine di fatto sulla natura del conferimento del socio può condurre a 2 distinti risultati. In particolare, l'apporto del socio può essere qualificato in termini di finanziamento vero e proprio della società, ovvero di “sottoscrizione anticipata” di un futuro aumento di capitale. La principale conseguenza di questa differenza, qualora il conferimento ricada nella seconda categoria, sarà per il socio quella di poter richiedere l'immediata restituzione di quanto versato in assenza di una delibera di aumento di capitale, con esclusione degli svantaggi derivanti dall’applicazione della disciplina della postergazione di cui all'articolo 2467, cod. civ..