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La capitalizzazione dei beni minimi al netto delle parti sostituite

Pubblicato il 27 febbraio 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il principio di diritto n. 2 dell’Agenzia delle entrate contiene alcune considerazioni relative alle immobilizzazioni, con riferimento ai Principi contabili, che meritano attenzione. Una società, operante nella distribuzione del gas, provvede alla “sostituzione” di contatori tradizionali con nuovi contatori intelligenti. Ciascun contatore ha un costo unitario non superiore a 516,46 euro al quale concorrono le spese d'installazione che rappresentano il 50-60% del costo unitario. In questa sede interessa la considerazione relativa al trattamento contabile dell'acquisto dei contatori che, al pari di tutti i beni di costo inferiore a 516,46 euro, sembrerebbe poter usufruire dell'integrale deducibilità nell'esercizio dell'acquisto: ma così non è. Fiscalmente, si tratta di applicare il comma 6, articolo 102 che consente di dedurre le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non capitalizzate nei limiti del 5% del costo complessivo di tutti i beni ammortizzabili iscritti all'inizio dell'esercizio nel registro dei beni ammortizzabili. Dal punto di vista civilistico, invece, il discorso è più complesso perché si devono applicare i § 49-53 dell’Oic 16 che prevedono la capitalizzazione dei costi incrementativi/migliorativi, con elimi-nazione contabile della parte sostituita.


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