Con la circolare n. 1881 del 25 febbraio 2019, l’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce alcuni chiarimenti riguardo le ipotesi in cui si verifichino modifiche degli assetti proprietari in seno al datore di lavoro, con riferimento alle autorizzazioni rilasciate per l’installazione di “impianti audiovisivi o altri strumenti di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
Il quesito riguarda in particolare l’eventuale necessità di rinnovare le procedure di accordo in sede sindacale o autorizzative, trattandosi di una reale modifica delle condizioni e dei presupposti di fatto che avevano consentito l’installazione degli impianti.
L’INL chiarisce che il mero “subentro” di un’impresa in locali già dotati degli impianti o strumenti di controllo non integra di per sé profili di illegittimità qualora gli stessi siano stati installati osservando le procedure di autorizzazione previste dall’art. 4 della L. n. 300/1970.
Ciò a condizione che non siano intervenuti mutamenti:
- dei presupposti legittimanti (esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale);
- delle modalità di funzionamento.
Nel caso in esame, dunque il titolare subentrante deve comunicare all’Ufficio che l’ha rilasciato gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti e rendere una dichiarazione con la quale attesti che, con il cambio di titolarità, non sono mutati né i presupposti legittimanti il suo rilascio, né le modalità di uso dell’impianto audiovisivo o dello strumento autorizzato. Qualora invece siano mutati i presupposti, sarà necessario avviare nuovamente le procedure ex art. 4 L. n. 300/1970, fermo restando che sono in ogni caso assolutamente vietate eventuali modalità di uso diverse da quelle già autorizzate.