Notizia

La liquidazione Iva a credito non fa scattare il termine per il rimborso

Pubblicato il 02 marzo 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5957 del 28 febbraio, ha stabilito che l’eccedenza di credito Iva emersa in sede di liquidazione periodica risulta unicamente riportabile “in avanti” ai fini delle seguenti liquidazioni mensili, dunque, non può essere chiesta a rimborso. Inoltre, diversamente da quanto statuito con altro recente orientamento della Corte (ordinanza n. 21416/2017) nell’ipotesi in cui dalle liquidazioni periodiche dell’Iva non derivi alcun obbligo di pagamento dell’imposta in capo al contribuente, non decorre il termine da cui decorrere la decadenza biennale di cui all’articolo 21, D.Lgs. 546/1992 per l’azione di rimborso.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).