La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5957 del 28 febbraio, ha stabilito che l’eccedenza di credito Iva emersa in sede di liquidazione periodica risulta unicamente riportabile “in avanti” ai fini delle seguenti liquidazioni mensili, dunque, non può essere chiesta a rimborso. Inoltre, diversamente da quanto statuito con altro recente orientamento della Corte (ordinanza n. 21416/2017) nell’ipotesi in cui dalle liquidazioni periodiche dell’Iva non derivi alcun obbligo di pagamento dell’imposta in capo al contribuente, non decorre il termine da cui decorrere la decadenza biennale di cui all’articolo 21, D.Lgs. 546/1992 per l’azione di rimborso.