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La liquidazione Iva a credito non fa scattare il termine per il rimborso

Pubblicato il 02 marzo 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5957 del 28 febbraio, ha stabilito che l’eccedenza di credito Iva emersa in sede di liquidazione periodica risulta unicamente riportabile “in avanti” ai fini delle seguenti liquidazioni mensili, dunque, non può essere chiesta a rimborso. Inoltre, diversamente da quanto statuito con altro recente orientamento della Corte (ordinanza n. 21416/2017) nell’ipotesi in cui dalle liquidazioni periodiche dell’Iva non derivi alcun obbligo di pagamento dell’imposta in capo al contribuente, non decorre il termine da cui decorrere la decadenza biennale di cui all’articolo 21, D.Lgs. 546/1992 per l’azione di rimborso.

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Mod. 730/2026

Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 16.7 al 31.8:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;i...

Scadenza del 15 settembre 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento settima rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-20...

Scadenza del 15 settembre 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell’imposta dovuta.  

Scadenza del 15 settembre 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).