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La liquidazione Iva a credito non fa scattare il termine per il rimborso

Pubblicato il 02 marzo 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5957 del 28 febbraio, ha stabilito che l’eccedenza di credito Iva emersa in sede di liquidazione periodica risulta unicamente riportabile “in avanti” ai fini delle seguenti liquidazioni mensili, dunque, non può essere chiesta a rimborso. Inoltre, diversamente da quanto statuito con altro recente orientamento della Corte (ordinanza n. 21416/2017) nell’ipotesi in cui dalle liquidazioni periodiche dell’Iva non derivi alcun obbligo di pagamento dell’imposta in capo al contribuente, non decorre il termine da cui decorrere la decadenza biennale di cui all’articolo 21, D.Lgs. 546/1992 per l’azione di rimborso.

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Mod. 730/2024 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2024 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 integrativo;in...

Scadenza del 15 novembre 2024
Rivalutazione terreni e partecipazioni all’1.1.2022

Versamento della terza rata dell’imposta sostitutiva (14%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d’impresa, all’1.1.2022 (codice tri...

Scadenza del 15 novembre 2024
Rideterminazione valore cripto-attività

Versamento, da parte dei soggetti che detengono cripto-attività all’1.1.2023 della seconda rata dell’imposta sostitutiva (14%) dovuta per rideterminare il costo / valore di acq...

Scadenza del 15 novembre 2024
Rivalutazione Terreni e partecipazioni all’1.1.2023

Versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva (16%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d’impresa, all’1.1.2023 come prev...