Con le “avvertenze” inserite quest’anno nelle istruzioni al modello Iva, viene ricordato, tra le altre, che chi rilascia il visto di conformità deve anche trasmettere la dichiarazione annuale Iva 2019, mentre, quando l’invio è effettuato attraverso l’utenza dello studio, deve essere verificato il “collegamento” del professionista che ha apposto il visto, fermo restando che quest’ultimo deve comunque risultare iscritto presso il registro dei soggetti abilitati. Il “collegamento”, nell’ipotesi della società di servizi, è verificato se il professionista che “vista” possiede la maggioranza assoluta del capitale sociale o, in caso di più soci, questa deve essere posseduta da più professionisti abilitati all’apposizione del visto. Nel caso dell’associazione professionale, invece, la metà degli associati deve essere costituita da soggetti legittimati.