Le cartelle di pagamento ricevute riferibili ad avvisi bonari possono essere definite con pagamento, oltre che della imposta e degli interessi, anche della sanzione in misura ridotta del 10%, entro 30 giorni dal ricevimento se la comunicazione è stata recapitata presso il domicilio fiscale del contribuente, ovvero entro 90 giorni se recapitata (per espressa opzione) all’intermediario. In entrambi i casi, il contribuente può chiedere di rateizzare le somme dovute in un massimo di 8 o 20 rate trimestrali. Sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate è disponibile un apposito servizio denominato “Determinazione dei versamenti rateali” con cui vengono calcolati gli importi delle singole rate. Tuttavia, qualora per una mera svista, il contribuente, pur avendo ricevuto presso il proprio domicilio l’avviso bonario, selezioni la voce “Avviso telematico all’intermediario”, il sistema elabora il piano di dilazione, fissando il pagamento della prima rata entro il termine di 90 giorni. Non adempiendo al versamento nei termini della prima rata, l’Ufficio riterrà il contribuente decaduto dalla rateazione e procederà con l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta e interessi, oltreché delle sanzioni in misura piena del 30% su tutto il debito originario, con l’ulteriore aggravio dell’aggio della riscossione. Alla luce delle pesanti conseguenze, sarebbe auspicabile che l’ufficio riconoscesse la buona fede del contribuente e, comunque, la natura formale dell’errore commesso, soprattutto ove la richiesta di dilazione sia stata tempestiva.