In caso di compensazioni “orizzontali”, gli utilizzi che comportano il superamento della soglia dei 5.000 euro devono invece attendere la presentazione della dichiarazione dotata di visto di conformità da cui scaturisce il credito. In base a quanto stabilito dall’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, tali compensazioni possono essere effettuate a partire dal 10° giorno successivo a quello della presentazione della dichiarazione annuale (o dell’istanza trimestrale) da cui il credito emerge. In caso di utilizzo di crediti esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste, tra le quali rientrano le compensazioni sopra soglia in assenza di visto di conformità o con visto irregolare, si applica la sanzione del 30% (articolo 13, comma 4, D.Lgs. 471/1997).