Con l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 4420/2019, il giudice ha ribadito che in tema di Irap un giudicato negativo formatosi in relazione a un’altra annualità, non necessariamente fa stato per gli altri anni; l’autonoma organizzazione, infatti, rappresenta condizioni che possono mutare di anno in anno rendendo variabile il presupposto.