La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6486 ha precisato che non è necessaria una specifica autorizzazione del procuratore della Repubblica per acquisire i dati archiviati nel pc del professionista, se al momento del back up il personale dello studio non si è opposto. Non si tratta infatti di un’apertura coattiva, presumendosi la collaborazione del personale presente, a nulla rilevando l’assenza del professionista.