Con la risposta all’istanza di interpello n. 71/2019, l’Agenzia delle entrate ha precisato che l'eventuale sopravvenienza attiva, emersa in sede di cancellazione di debiti iscritti in bilancio connessi ad accertamento fiscale, non è imponibile, ai sensi dell'articolo 88, Tuir, fino a concorrenza delle spese oggetto del recupero a tassazione nei precedenti esercizi, per le quali è sopraggiunto il pagamento definitivo delle maggiori imposte dovute per il loro disconoscimento tributario.