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Stralcio di debiti, non imponibile la sopravvenienza attiva emersa

Pubblicato il 08 marzo 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Con la risposta all’istanza di interpello n. 71/2019, l’Agenzia delle entrate ha precisato che l'eventuale sopravvenienza attiva, emersa in sede di cancellazione di debiti iscritti in bilancio connessi ad accertamento fiscale, non è imponibile, ai sensi dell'articolo 88, Tuir, fino a concorrenza delle spese oggetto del recupero a tassazione nei precedenti esercizi, per le quali è sopraggiunto il pagamento definitivo delle maggiori imposte dovute per il loro disconoscimento tributario.


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Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).