L'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 72/2019 ha affermato che il bonus ricerca e sviluppo non può essere venduto a un'altra società. Il beneficio fiscale deve essere fruito dall'impresa che effettivamente sostenuto la spesa agevolata. Gli unici casi di trasferimento ammessi sono quelle situazioni che, per legge, determinano una «confusione» di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati: fusioni, scissioni, cessioni di ramo d'azienda e successioni per decesso dell'imprenditore individuale.