Notizia

Debiti cancellati per costi inesistenti, la sopravvenienza non è tassabile

Pubblicato il 12 marzo 2019 I

L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 71/2019, ha affermato che la sopravvenienza attiva rilevata a conto economico al fine di eliminare debiti sorti a seguito di costi accertati in via definitiva come inesistenti non genera reddito imponibile, con onere del contribuente di predisporre e conservare documentazione idonea a ricondurre tra loro i relativi importi.


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).