Un dipendente nel corso degli anni ricopriva una serie di incarichi presso differenti datori di lavoro, che lo vedevano costretto ad una continua esposizione all’amianto. Naturalmente lo stretto contatto con il minerale, noto per essere un agente cancerogeno, determinava l’insorgenza nell’uomo di una patologia all’apparato respiratorio. Il lavoratore, di conseguenza, citava in giudizio l’attuale datore di lavoro per ottenere la condanna in solido con i precedenti, al risarcimento del danno subito.
Il Tribunale accoglieva la domanda, me ne limitava il risarcimento in proporzione all’apporto casuale, ovvero alla durata effettiva dell’esposizione all’amianto. La decisione veniva altresì confermata dai giudici della Corte di Appello, i quali confermavano sia la ripartizione del danno, sia la conseguente riparazione tra gli aventi causa. Avverso tale pronuncia, la difesa del lavoratore proponeva ricorso in Cassazione, per sostenere la sussistenza dei presupposti (art. 2055 cc) per ottenere la condanna in solido a carico dell’ultimo datore di lavoro.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6939, depositata il 10 marzo 2019, ha accolto il ricorso del lavoratore, disponendo la cassazione della sentenza con rinvio ad una differente sezione della Corte di Appello. In particolare, la Suprema Corte, aderendo ad un consolidato orientamento, ha chiarito che in tema di obbligazione risarcitoria derivante da una lesione del diritto alla salute del lavoratore, in ipotesi di concorso tra i vari datori di lavoro, sussiste la responsabilità solidale a carico di ogni singolo per intero con diritto di regresso.
Quest’ultima, a norma dell’art. 2055, comma 1 c.c., ricorre quando: a) il fatto dannoso è imputabile a più persone; b) vi sono condotte tra di loro interconnesse od autonome; c) sussistono differenti o similari titoli di responsabilità, contrattuali od extra-contrattuali.
Nell’ipotesi più specifica degli infortuni e delle malattie professionali, precisano i giudici della Corte, occorre verificare anche la sussistenza del nesso di causalità ai fini dell’imputabilità della responsabilità; a tal fine è sufficiente soltanto il mero concorso di più cause efficienti nella produzione dell’evento, ossia di azioni od omissioni che in maniera effettiva abbiano contribuito alla determinazione dell’evento.
Nel caso di specie, la patologia del lavoratore derivava da una continua esposizione all’amianto, subita nel corso di un ventennio, in seguito alla condotta dei diversi datori di lavoro presso i quali ha erogato la propria prestazione lavorativa.