Il Notariato, con lo studio 203-2018/I afferma che se non si svolge la fase di liquidazione, perché non vi è nulla da liquidare, la società di persone può essere cancellata dal Registro delle Imprese solo in presenza di un atto pubblico (articolo 2296, cod. civ.), o di una scrittura privata autenticata dal quale risultino l’intervenuta causa di scioglimento della società e la volontà dei soci di non far luogo alla nomina dei liquidatori, ma di procedere direttamente alla cancellazione della società, senza passare dalla fase di liquidazione.