La definizione delle liti pendenti richiede che l’Agenzia delle entrate sia parte del giudizio, anche dopo la proposizione del ricorso, ma entro il 24 ottobre 2018. Nei riguardi degli atti quali la cartella di pagamento, il fermo amministrativo e, da ultimo, anche il pignoramento presso terzi, è possibile proporre ricorso contro il solo agente della riscossione. L’agente della riscossione, una volta verificato che i motivi della contestazione non attengono al suo operato, deve chiedere al giudice la chiamata in causa dell’Agenzia delle entrate. Sono quindi definibili tutte le liti in relazione alle quali, sempre alla medesima data del 24 ottobre 2018, l’Agenzia delle entrate sia stata chiamata in giudizio su ordine del giudice ovvero sia intervenuta volontariamente nel procedimento promosso contro il solo agente della riscossione.