L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 73 ha confermato che ai fini della rilevanza, per il credito R&S, dei costi, rileva il criterio di cui all’articolo 109, applicabile anche ai costi capitalizzati, che quindi concorrono alla determinazione del credito di imposta al momento del loro sostenimento nei singoli periodi agevolati, indipendentemente dal processo di ammortamento. Inoltre, in relazione alle spese agevolabili, l’Agenzia delle entrate precisa che: il costo del brevetto concorre alla determinazione della spesa incrementale in misura proporzionale all’impiego dello stesso nello svolgimento di attività eleggibili; il marchio non presenta il requisito di invenzione industriale richiamato dall’articolo 3, comma 6, lettera d), D.L. 145/2013, e quindi i relativi costi non concorreranno a formare la media né costituiranno spese agevolabili; i costi per realizzazione di prototipi, in quanto tali, non rientrano nell’elenco tassativo del comma 6 dell’articolo 3 vigente fino al 31 dicembre 2018, si ritiene fatto salvo quanto a suo tempo detto nella risoluzione n. 122/E/2017, in cui fu affermato che era possibile agevolare la parte dei costi rientranti in una delle categorie agevolabili.