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Ricerca e sviluppo, l’ammortamento non rileva nel calcolo dell’agevolazione

Pubblicato il 14 marzo 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 73 ha confermato che ai fini della rilevanza, per il credito R&S, dei costi, rileva il criterio di cui all’articolo 109, applicabile anche ai costi capitalizzati, che quindi concorrono alla determinazione del credito di imposta al momento del loro sostenimento nei singoli periodi agevolati, indipendentemente dal processo di ammortamento. Inoltre, in relazione alle spese agevolabili, l’Agenzia delle entrate precisa che: il costo del brevetto concorre alla determinazione della spesa incrementale in misura proporzionale all’impiego dello stesso nello svolgimento di attività eleggibili; il marchio non presenta il requisito di invenzione industriale richiamato dall’articolo 3, comma 6, lettera d), D.L. 145/2013, e quindi i relativi costi non concorreranno a formare la media né costituiranno spese agevolabili; i costi per realizzazione di prototipi, in quanto tali, non rientrano nell’elenco tassativo del comma 6 dell’articolo 3 vigente fino al 31 dicembre 2018, si ritiene fatto salvo quanto a suo tempo detto nella risoluzione n. 122/E/2017, in cui fu affermato che era possibile agevolare la parte dei costi rientranti in una delle categorie agevolabili.

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Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

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Scadenza del 30 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Soggetti che non beneficiano della prorogaVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fo...