Il dipendente è tenuto ad accettare la consegna manuale di una contestazione disciplinare, se questa avviene sul luogo di lavoro; tuttavia la consegna non si perfeziona se un delegato dell’azienda non legge (o non tenta di leggere) il contenuto della lettera al destinatario. Con questi principi la Corte di cassazione (sentenza 7306/2019 , depositata ieri) mette la parola fine a un contenzioso sorto in merito alle modalità di comunicazione di un provvedimento disciplinare.
L’azienda ha tentato di consegnare personalmente al dipendente, durate l’orario di lavoro, questo provvedimento, ma il lavoratore ha rifiutato di ricevere l’atto. Il datore di lavoro ha applicato il provvedimento disciplinare contenuto nella lettera, ma il dipendente ne ha ottenuto l’annullamento dalla Corte d’appello, in quanto – secondo i giudici – il provvedimento non era stato consegnato in modo regolare (era stata inviata anche una raccomandata, ma questa era arrivata dopo l’applicazone della sanzione disciplinare).
Questa prima decisione è stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione in quanto il rifiuto del dipendente è stato considerato illegittimo. La Corte d’appello ha nuovamente annullato la sanzione disciplinare, sostenendo che non è stata fornita prova dell’avvenuta consegna del documento al lavoratore.
La Cassazione con la sentenza di ieri ha confermato che la mera consegna di una busta chiusa, non accompagnata dal tentativo di darne lettura, non consente al destinatario di accertare qual è l’oggetto della comunicazione e quindi impedisce il perfezionamento della notifica manuale. L’incompletezza della comunicazione, precisa la Corte, è indirettamente confermata dalla decisione della società di inviare il provvedimento anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Queste conclusioni hanno implicazioni operative molto rilevanti. L’eventuale consegna a mano di un atto (contestazione disciplinare, lettera di licenziamento...) deve essere sempre accompagnata dal tentativo di lettura del contenuto e, in caso di esito negativo, da un’informativa sommaria al dipendente. Inoltre non sempre è utile inviare con raccomandata a/r un atto già consegnato a mano: si può fare, ma bisogna precisare che l’altro tentativo non si è concluso per rifiuto illegittimo del dipendente.