La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7099/2019 ha statuito che la sospensione del processo, che non è automatica ma è prevista per gli atti che rientrano nella definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, non opera per le controversie sull’impugnazione della cartella di pagamento emessa a seguito della liquidazione delle imposte. Da ciò se ne ricava che tutti gli atti con i quali l’Agenzia delle entrate si sia limitata a liquidare le somme dovute in esito a quanto dichiarato dai contribuenti restano fuori dal perimetro della definizione agevolata.