Il Cndcec, con un proprio documento, analizza le criticità interpretative riguardanti l’articolo 1, commi 125 e ss., L. 124/2017 in tema di trasparenza delle erogazioni pubbliche. L’obbligo di trasparenza in bi-lancio sulle contribuzioni pubbliche riguarda (per prudenza) anche le microimprese (articolo 2435-ter, cod. civ.) ma non si estende a quelle che non sono soggette alla pubblicazione del bilancio presso il Registro Imprese. Esulano dalla finalità della richiesta e dall’ambito di riferimento dell’informativa le operazioni svolte nell’ambito della propria attività, laddove sussistano rapporti sinallagmatici gestiti secondo regole del mercato.