Notizia

Rimborsi Iva trimestrale con il nuovo TR

Pubblicato il 20 marzo 2019 Il Sole 24 Ore; italia Oggi;

Al via il nuovo modello TR per la richiesta di rimborso o compensazione del credito Iva trimestrale. Con provvedimento n. 64421/2019 del 19 marzo 2019, l'Agenzia delle entrate ha approvato la versione aggiornata del modello, da utilizzare a partire dalle richieste relative al primo trimestre 2019, da presentare entro il 30 aprile prossimo, ai sensi delle disposizioni del comma 2, articolo 38-bis, D.P.R. 633/1972. A parte l'adeguamento delle indicazioni sulle modalità di trattamento dei dati personali contenute nella prima pagina del modello, le novità riguardano le istruzioni di compilazione, che sono state implementate per tenere conto dell’entrata in scena dei “Gruppi Iva” disciplinati dalle disposizioni del Titolo V-bis, D.P.R. 633/1972, inserito dalla L. 232/2016, nonché della normativa sugli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa).

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 luglio 2025
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili e trimestrali

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a giugno (soggetti mensili) / secondo trimestre ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40...