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Sanzioni maggiorate per illeciti sul lavoro: l’INL detta le linee guida

Pubblicato il 20 marzo 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Con la nota n. 2594 del 14 marzo 2019 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro comunica di aver predisposto un prontuario delle sanzioni soggette alle maggiorazioni previste dalla legge n. 145/2018 in caso di recidiva, nel triennio antecedente la nuova violazione, con indicazione dei relativi codici tributo, al fine di semplificare l’attività di tutti gli organi di vigilanza di cui all’art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 124/2004.

La norma richiamata estende l’obbligo di diffida ad adempiere, di regola attribuito agli ispettori del lavoro, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

Pertanto, tutti gli organi interessati sono detentori di dati che debbono essere presi in considerazione per l’applicazione dell’art. 35 della legge di Bilancio 2019 che maggiora del 20% gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui:

- all’art. 3 del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativo all’impiego di lavoratori senza la preventiva comunicazione al Centro per l’impiego;

- all’art. 18 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che sanziona la somministrazione irregolare di lavoro;

- all’art. 12 del D.Lgs. 7 luglio 2016, n. 136, relativo alla mancata comunicazione del distacco estero;

- all’art. 18-bis, commi 3 e 4, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, che commina le sanzioni in materia di inosservanza alle norme relative all’orario di lavoro.

Aumentano del 20% anche altre sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale, che saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L’aumento è, invece, del 10%o per le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 per la violazione delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza nei posti di lavoro. Tutte le suddette maggiorazioni sono raddoppiate nel caso in cui il datore di lavoro nei tre anni precedenti sia stato oggetto di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Con la nota n. 2594/2019 l’INL integra quanto già affermato con la circolare n. 2/2019 e con la nota n. 1148/2019 e sottolinea alcuni aspetti di assoluto rilievo:

- ai fini della recidiva, rilevano gli illeciti commessi e divenuti definitivi nei tre anni precedenti rispetto alla commissione del nuovo illecito. Occorre, quindi, che entrambi i momenti cadano nell’arco triennale di riferimento che parte a ritroso da quando si è verificata la nuova trasgressione;

- l’illecito di cui si va ad accertare la ripetizione deve essere riferito al “trasgressore” persona fisica ex lege n. 689/1981, di norma coincidente con il legale rappresentante dell’impresa o persona delegata all’esercizio di tali poteri. Non rilevano, quindi, agli effetti della recidiva gli illeciti riferibili indirettamente alla stessa persona giuridica, ma commessi da soggetti diversi dal trasgressore come sopra identificato;

- per le violazioni alle norme in materia di igiene e sicurezza nei posti di lavoro cui al D.Lgs. n. 81/2008, la “recidiva” trova applicazione solo qualora la persona fisica che ha commesso l’illecito rivesta e abbia rivestito la qualifica di datore di lavoro, come definita dallo stesso decreto.

Con la citata nota n. 1148 del 5 febbraio 2019, l’INL aveva già chiarito che ai fini della recidiva occorre, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, fare riferimento agli illeciti definitivamente accertati, il che si verifica quando:

- è spirato il termine per impugnare l’ordinanza-ingiunzione ex art. 18 legge n. 689/1981;

- è stata pagata la sanzione ingiunta;

- è passata in giudicato la sentenza emessa a seguito di impugnazione dell’ordinanza.

Non rilevano a questo fine gli illeciti amministrativi contestati, qualora sia intervenuto il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della legge n. 689/1981 o sia avvenuta la definizione ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004. Parimenti non rilevano gli illeciti per i quali il contravventore abbia adempiuto alla prescrizione, effettuando i relativi pagamenti ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 758/1994 e dell’art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004.

Appare evidente che la verifica dell’eventuale ripetizione della stessa violazione delle norme in materia di lavoro richiede la ricerca del dato nel triennio precedente la violazione contestata, con un effetto retroattivo rispetto all’entrata in vigore della legge di Bilancio 2019.

Stante la pluralità dei soggetti interessati all’accertamento della violazione, la ricerca degli illeciti rilevanti ai fini della maggior sanzione comminabile in caso di recidiva, richiederebbe la disponibilità di una banca dati nazionale in cui convergano tutte le informazioni a disposizione dei diversi soggetti preposti alle verifiche in materia di lavoro che comprendono, come si è detto, oltre agli ispettori anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che accertano violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

Nelle more dell’attuazione di detto strumento, l’INL ritiene necessario un accordo a livello locale fra i diversi uffici preposti alla vigilanza per lo scambio di informazioni in loro possesso.

Si ricorda, infine, che indipendentemente dall’organo di vigilanza che ha accertato la violazione, le maggiorazioni dovute alla reiterazione dell’illecito saranno destinate al finanziamento del Fondo risorse decentrate dell’INL.

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