La CTP di Modena, con la sentenza n. 89/III/2019, ha affermato che l’ufficio non può riprendere a tassazione le spese sostenute da uno studio di professionisti per servizi resi dalla società di servizi solo perché ritenute esose. Il giudizio di inerenza, infatti, attiene al rapporto tra i costi sostenuti e l’attività in concreto esercitata, risolvendosi in un giudizio di carattere meramente qualitativo, che prescinde da valutazioni di tipo utilitaristico, le quali concernono invece un giudizio di natura quantitativa. La relativa prova deve investire i fatti costitutivi del costo.