Assonime nella sua pubblicazione «Il Caso», n. 4/2019, mette in evidenza come l’adempimento diligente dei compiti delineati dall’articolo 2391, cod. civ. per il collegio sindacale si sta complicando per effetto della dilatazione della posizione di garanzia effettuata dalla Corte. I professionisti infatti possono essere messi nella condizione di rispondere per omessa vigilanza anche per l’inadempimento a un dovere di comportamento da parte dell’amministratore verificatosi in una sede diversa da quella deputata all’assunzione delle delibere. “Di conseguenza, se questa interpretazione si dovesse consolidare aumenterebbe ulteriormente il livello già molto alto di diligenza che ci attende dai sindaci”. E allora l’indicazione di Assonime per evitare di estendere eccessivamente la responsabilità dei sindaci che non è una responsabilità da posizione, è che la società dovrebbe prevedere procedure mirate e flussi informativi che impongano all’amministratore che abbia un interesse proprio o per conto terzi di darne notizia a tutti gli amministratori e a tutti i sindaci non appena questa circostanza può assumere rilevanza.