L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 82/2019 ha affermato che il mancato esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale «orizzontale» può essere sanato attraverso l’istituto della remissione in bonis, effettuando l’adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versando l’importo della sanzione minima. Al contrario, l’omissione non può essere sanata con la presentazione di una dichiarazione integrativa.