La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8409, ha statuito che non si applicano le sanzioni al contribuente che ha usufruito illegittimamente delle agevolazioni fiscali sulla prima casa, ciò anche prima del 2014. Sono infatti retroattive le norme entrate in vigore 5 anni fa che hanno stoppato tali sanzioni in relazione alle abitazioni di lusso acquistate direttamente da un costruttore.