L'uso aziendale in forza del quale ai dipendenti che abbiano compiuto trent'anni di servizio è consegnato, come segno di riconoscimento, un orologio di una prestigiosa marca non può essere vanificato dalle vicende trasferitorie che hanno interessato il ramo d'azienda presso il quale operano i lavoratori.
La Corte di cassazione ha espresso questa conclusione con sentenza 5987/2019 , nella quale ha osservato che la maturazione di un diritto per effetto di un uso aziendale non perde i suoi connotati se l'azienda presso la quale il medesimo uso era applicato viene ceduta ad una società che di tale uso non ha mai fatto applicazione. Al pari di tutti gli altri diritti e obblighi che sono sorti in capo alle parti del rapporto di lavoro prima della cessione aziendale, anche quelli che nascono nella prassi e si consolidano in uso aziendale devono continuare a trovare applicazione. L'eliminazione del benefit che deriva dall'uso aziendale, aggiunge la Cassazione, può intervenire soltanto per effetto di un successivo accordo collettivo, il quale rimuova o sostituisca i diritti e le obbligazioni che si erano consolidati in ambito aziendale attraverso la previsione di una nuova regolamentazione. La vicenda sulla quale è stata chiamata a pronunciarsi la Suprema Corte era relativa a un dipendente assunto da Fiat Spa nell’agosto 1973, il quale aveva continuato a lavorare senza soluzione di continuità per le società che si erano succedute nella titolarità del ramo d'azienda sino al giugno 2012.
Presso le aziende del gruppo Fiat era invalso l'uso per il quale, al raggiungimento dei trenta anni di servizio, i dipendenti avevano diritto alla consegna di un orologio d'oro. Nonostante questa prassi, quando il lavoratore ha risolto il rapporto di lavoro, la società non ha inteso riconoscergli il benefit, affermando che il relativo diritto si era estinto a seguito di un accordo collettivo aziendale, sottoscritto nel 2008, che prevedeva il riconoscimento di un premio di esperienza sostitutivo dei trattamenti o usi applicati in precedenza in azienda (tra cui, la consegna dell'orologio). La Cassazione rileva tra l’altro che, quando il diritto alla consegna dell'orologio era maturato a favore del dipendente l'accordo aziendale modificativo non era stato ancora sottoscritto.