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La delega all'accertamento fiscale è valida anche se non nominativa

Pubblicato il 30 marzo 2019 Il Sole 24 ore; Italia Oggi;

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8814 ha statuito che è legittimo l'accertamento sottoscritto su delega se il contribuente può verificare la corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa. Dinanzi all'eccezione in giudizio, infatti, è l'amministrazione a dover dimostrare tali poteri. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8814 depositata ieri. Secondo la sentenza, in conclusione, nella delega non è richiesta alcuna indicazione nominativa né la sua temporaneità, poiché tale delega di firma può essere attribuita attraverso un ordine di servizio.

Questo documento, continua la Corte, deve individuare il soggetto delegato attraverso l'indicazione della qualifica rivestita dall' impiegato delegato la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa.

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