Notizia

La delega all'accertamento fiscale è valida anche se non nominativa

Pubblicato il 30 marzo 2019 Il Sole 24 ore; Italia Oggi;

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8814 ha statuito che è legittimo l'accertamento sottoscritto su delega se il contribuente può verificare la corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa. Dinanzi all'eccezione in giudizio, infatti, è l'amministrazione a dover dimostrare tali poteri. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8814 depositata ieri. Secondo la sentenza, in conclusione, nella delega non è richiesta alcuna indicazione nominativa né la sua temporaneità, poiché tale delega di firma può essere attribuita attraverso un ordine di servizio.

Questo documento, continua la Corte, deve individuare il soggetto delegato attraverso l'indicazione della qualifica rivestita dall' impiegato delegato la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 febbraio 2025
Bonus pubblicità 2024

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, riferita agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2...

Scadenza del 17 febbraio 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale “speciale”

Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2024 da parte dei contribuenti “speciali” e versamento dell&rs...

Scadenza del 17 febbraio 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 febbraio 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).