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Eccedenze del Rol, calcolo decisivo per l’utilizzo a partire dal 2019

Pubblicato il 01 aprile 2019 Il Sole 24 ore; Italia Oggi;

Nella compilazione del modello Redditi 2019 sarà necessario fare particolare attenzione alla determinazione dell’eccedenza del Rol per la deduzione degli interessi passivi dei soggetti Ires. La determinazione di questo ammontare permetterà di capire se l’eccedenza sarà utilizzabile anche a partire dal 2019, visto che la deducibilità degli interessi passivi ex articolo 96, Tuir è stata radicalmente modificata dal 2019 con il D.Lgs. 142/2018. L’unica regola esistente da sempre consiste nell’obbligo di utilizzare l’eccedenza del Rol formata in anni precedenti per compensare gli interessi passivi di periodo che eccedono lo stesso Rol di periodo. L’eccedenza del Rol potrà essere riportata a nuovo per l’utilizzo entro il quinto anno successivo, sicché la prima “nuova” eccedenza del Rol che si formerà nel 2019 (modello Redditi 2020) dovrà essere utilizzata entro il periodo d’imposta 2024. Al contrario l’eccedenza del Rol derivante dal 2018 (modello Redditi 2019) potrà essere riportata a nuovo in modo illimitato nel tempo.

Prossime scadenze

Calendario
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Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).