Per le Onlus il termine per adeguare gli statuti al D.Lgs. 117/2017 scade il 3 agosto 2019. Il Codice assegna alle Onlus iscritte negli attuali registri un termine di 24 mesi dalla sua entrata in vigore (il 3 agosto del 2017) per modificare gli statuti. È consentito adottare la delibera con le maggioranze dell’assemblea ordinaria se la modifica è di «mero adeguamento» (per allinearsi a norme inderogabili o derogare a disposizioni derogabili). Dopo il 3 agosto, rimane una finestra di tempo ulteriore per apportare modifiche utilizzando, però, l’assemblea straordinaria, senza maggioranze semplificate, almeno fino alla definitiva abolizione dell’anagrafe Onlus, quando entrerà in vigore il Codice del terzo settore. Gli adeguamenti sono legati alla scelta. A parte la denominazione - da integrare con le locuzioni ente del Terzo settore/impresa sociale o i rispettivi acronimi - una delle modifiche più frequenti per le Onlus riguarda le attività. Lo statuto dovrà individuare una o più attività di interesse generale previste dalla riforma (articoli 5 e 2, D.Lgs. 112/2017) e potrà consentire lo svolgimento di attività diverse, purché secondarie e strumentali (venendo meno il limite delle attività connesse previste dal D.Lgs. 460/1997). Analogamente, le clausole su assenza di scopo di lucro, divieto di distribuzione di utili e devoluzione del patrimonio, andranno ritoccate per adeguarsi alla nuova formulazione dei decreti di riforma (diversa da quella della normativa Onlus). A seconda della forma giuridica, poi, potrebbe cambiare l’assetto organizzativo.