L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 6/E ha offerto i primi chiarimenti sulla definizione delle liti pendenti. Rientrano nel perimetro della definizione i contenziosi sugli accertamenti, i provvedimenti di irrogazione di sanzioni, gli atti di recupero di crediti d'imposta indebitamente usati e, in generale, le liti sugli atti impositivi che recano una pretesa tributaria quantificabile. La definizione è ammessa soltanto per le liti tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, che hanno a oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva. Non possono essere definite le liti che hanno a oggetto ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione.