L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 82/2019, chiarisce che le opzioni tardive sono sanabili con remissione in bonis o dichiarazione nei 90 giorni. In particolare, l’accesso a regimi opzionali è possibile anche tardivamente se il contribuente soddisfa comunque i requisiti di carattere sostanziale e pone in essere l’adempimento omesso entro il termine della presentazione della prima dichiarazione utile, versando la sanzione di 250 euro (sempreché la violazione non sia stata constatata o siano state avviati accessi e verifiche). L’Agenzia delle entrate ha sottolineato che deve trattarsi di mere dimenticanze e questo potrebbe suggerire che il contribuente debba comunque avere tenuto un comportamento concludente agendo a ogni effetto “come se” l’opzione fosse stata tempestivamente esercitata.